
Una riflessione sulla riforma della legge sulla violenza sessuale e sul potere del linguaggio politico.
Una delle notizie che negli ultimi giorni mi ha maggiormente colpita riguarda la modifica dell’art. 609-bis del Codice Penale. Si tratta dell’articolo che definisce il reato di violenza sessuale, e che ha visto un accordo trasversale tra i due maggiori partiti italiani. Un’azione del genere non è solo simbolica ma dimostra che, sui temi di civiltà, la politica può resistere alla polarizzazione e farsi portavoce condiviso di istanze profonde.
La modifica è nata da un accordo bipartisan che ha visto protagoniste due donne di grande peso politico: la segretaria del PD, Elly Schlein, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. È difficile immaginare figure così distanti nei loro rispettivi ecosistemi politici convergere in maniera concreta per intervenire su una legge così delicata.
Le parole contano: concorrono, insieme ad altri fattori, a costruire la realtà.
La precedente formulazione prevedeva la punizione per chi costringeva a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità, con un onere della prova che ricadeva sull’atto di minaccia subito.
La nuova formulazione prevede che vengano puniti gli atti sessuali commessi “senza il consenso libero e attuale” della persona. Questo significa che l’assenza di un consenso esplicito diventa l’elemento determinante del reato. Il consenso, quindi, non è più solo iniziale, ma deve perdurare per tutta la durata dell’atto.
Questa modifica non è frutto di una decisione istantanea, ma di una lenta evoluzione culturale: solo nel 1981, per esempio, la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale la norma che regolava il “matrimonio riparatore”, una legge che permetteva di escludere il reato di violenza carnale se la vittima accettava di sposare il suo aggressore. In quel momento, la vittoria di Franca Viola, sostenuta dalla sua famiglia, rappresentò una vera frattura: fu il rifiuto del possesso a cui venne sostituito il potere di affermarsi. Si parlò in un’aula di tribunale di autodeterminazione.
Da un punto di vista psicologico, il fenomeno della violenza sessuale non si spiega solo con l’istinto biologico: il modello socio-cognitivo e del potere offre una lettura più complessa. Secondo questo approccio:
- l’atto di violenza è spesso una manifestazione di controllo e dominio;
- non è fine a sé stesso, ma mezzo per esercitare potere, infliggere dolore e paura;
- sono attivi schemi cognitivi distorti come la minimizzazione dell’aggressione o la colpevolizzazione della vittima.
Da questa analisi, la normativa che introduce il “consenso continuo” acquista un peso ancora maggiore: non stiamo solo regolando un atto, ma ribadiamo l’autodeterminazione della vittima. Non possiamo prevedere tutti i comportamenti umani, ma possiamo riconoscere e duramente sanzionare il mancato consenso.
Ricordo una sentenza del 1999: uno stupratore fu assolto perché la vittima indossava jeans “non sfilabili senza collaborazione”. Non voglio entrare nel merito giuridico — non ne ho le competenze — ma trovo inquietante la continuità simbolica che risiede nell’idea che i vestiti valgano come “collaborazione”.
Io posso indossare i jeans, iniziare un approccio, essere parte attiva; ma posso anche fermare quel processo. L’autodeterminazione esiste. La modifica normativa sancisce che la vittima è tale nel momento in cui dice no, strappando all’aggressore l’alibi culturale del “possesso”.
Il mio corpo, i miei vestiti, le mie scelte non sono prove di consenso: sono manifestazioni della mia libertà.
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N.d.A. Purtroppo, la modifica all’articolo di cui avevo scritto è stata bloccata in Senato. Nel parlarne avevo usato un presente ottimistico.
Voglio credere che non si tratti di un rifiuto, ma di uno stallo: una pausa al termine della quale la forza culturale di quella modifica saprà rompere gli argini.
Non distogliamo l’attenzione da questo tema.
Ogni vittima ha diritto a quella modifica.
🔗 Link di approfondimento
- Sentenza “jeans” n. 1636/1999: “Da ‘aveva i jeans’ a ‘in 10 secondi non è molestia’” – la Repubblica la Repubblica
- Modifica dell’art. 609-bis – testo ufficiale: Dossier Camera: “Modifica dell’articolo 609-bis del Codice Penale” (AC 1693-A) – PDF Documenti Camera
- Modifica dell’art. 609-bis – iter al Senato: Fascicolo DDL S. 90 (Senato della Repubblica) – PDF Senato della Repubblica
- Franca Viola, storia della donna che ha detto no al matrimonio riparatore – Vanity Fair Italia (vanityfair.it)







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